Art. 51.
(Matrimonio precedente o successivo).

      1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle coppie di fatto nelle quali una o entrambe le persone siano unite in vincolo matrimoniale, salvo che sia intervenuto lo scioglimento del matrimonio o che sia stata pronunciata la separazione.
      2. Se i conviventi contraggono matrimonio, si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano l'istituto matrimoniale.

 

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